Comuni Italiani Art. 83 - Revisione Economico - Finanziaria. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo VII - Finanza e Contabilità
Capo II - Disciplina dei Contratti e Revisione Contabile
Art. 83 - Revisione Economico - Finanziaria
1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di consulenza contabile e finanziaria del consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il consiglio comunale elegge il collegio, con voto limitato a due componenti. I componenti sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
E' eletto presidente il candidato iscritto al registro dei revisori contabili che avrà raggiunto il maggior numero di voti, a parità di voti viene eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti fra:
1) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti
2) gli iscritti nell'albo dei ragionieri che nell'ambito della categoria di appartenenza hanno raggiunto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l'anzianità di età).
Per tutti gli altri aspetti relativi alla materia si fa rinvio all'ordinamento finanziario e contabile ed alle eventuali norme integrative e modificative in materia.

3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

4. La durata in carica dei componenti il collegio dei revisori è triennale e, salvo inadempienza rilevata, sono rieleggibili per una sola volta.

5. Ai revisori è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della amministrazione comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

6. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Il collegio dei revisori esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità, il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e dei servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.

8. I revisori rispondono della veridicità di quanto da loro certificato ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, essi sono tenuti a riferire immediatamente al consiglio comunale.

9. Il collegio dei revisori invia, con cadenza bimestrale, una propria relazione scritta alla giunta e al consiglio.

10. L'indennità di spettanza dei componenti del collegio è determinata dal consiglio comunale.

 
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