| 1. I componenti gli organi del Comune e dei consigli di circoscrizione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione dalle deliberazioni deve avvenire quando vi sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile del coniuge, o si tratti di conferire impieghi ai medesimi. 2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti interessi. 3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario. 4. Al Sindaco nonché agli assessori e consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. |