| 1. Lo statuto e le successive modificazioni sono adottati ai sensi dell'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Il consiglio comunale adeguerà lo statuto al processo di evoluzione della comunità locale, assicurandone così la costante coerenza con la realtà civile, sociale, culturale ed economica. 3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per il potere di iniziativa di cui al successivo articolo 38. |