| 1. Il Comune, in conformitą ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. 2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace. 3. Il Comune assumerą iniziative dirette e favorirą quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato impegnate a far crescere una coscienza di pace e di cooperazione. 4. Il Comune si renderą promotore di iniziative coinvolgenti il Consiglio comunale, associazioni e circoli, scuole ed istituzioni culturali, sui temi della pace e dei diritti umani. |