| 1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, sulla base di documenti corredati dai curricula dei candidati e indicanti il programma e gli obiettivi da raggiungere. 2. Il presidente viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. 3. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione è composto da 4 membri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato ad un nominativo in modo da garantire la presenza della minoranza consiliare. 4. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata del Sindaco dal Consiglio comunale. Le dimissioni o la revoca del presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio d'amministrazione. 5. Ai presidenti, qualora godano di un'indennità di carica, è esteso l'obbligo previsto dall'art. 20/7° del presente statuto. |