Comuni Italiani Art. 22 - Funzionamento. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo III - Organi Elettivi del Comune
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 22 - Funzionamento
1. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da notifica del messo comunale.

2. La riunione deve avvenire in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo, dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali o del Prefetto nei casi previsti e previa diffida.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni interi prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni interi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

8. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e, per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei membri. Ai fini della determinazione del numero degli intervenuti non va computato il Sindaco.

9. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

10. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Astensione dei Consiglieri
Art. 21 - Competenze del Consiglio Comunale
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