Comuni Italiani Art. 32 - Dimissioni. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo III - Organi Elettivi del Comune
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 32 - Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno indirizzate al Consiglio comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
 
Altri Articoli:
Art. 33 - Surrogazione e Supplenza
Art. 31 - Decadenza
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