Comuni Italiani Art. 34 - Nomina della Giunta. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo III - Organi Elettivi del Comune
Capo II - Giunta Comunale
Art. 34 - Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente, secondo le modalità di cui all'art. 47 del presente Statuto.

2. Le deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori, nei casi previsti dalla legge, devono essere comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè al difensore civico ed alla popolazione mediante affissione all'Albo.

3. Il Sindaco inoltre dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, di ogni successiva modifica della composizione della Giunta, assunta per qualsivoglia motivo.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Composizione della Giunta
Art. 33 - Surrogazione e Supplenza
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