Comuni Italiani Art. 55 - Segretario Comunale. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo IV - Organi Burocratici ed Uffici
Capo I - Segretario Comunale, Direttore Generale e Vicesegretario
Art. 55 - Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dirigente o funzionario pubblico dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti e orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3. Il Sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, articolato per Regioni, scegliendo persona che conosca la lingua slovena. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario comunale può essere revocato anticipatamente con atto motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina le attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

7. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Nei casi in cui non sia stato nominato un Direttore generale, convoca e presiede la conferenza dei capiservizio e autorizza le missioni dei responsabili di servizio, le loro prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi, tenendo presente la disciplina regolamentare.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Direttore Generale
Art. 54 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo
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