Comuni Italiani Art. 10 - Ammissione di Istanze, Petizioni e Proposte. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo II - Rapporti con la Comunità Locale
Art. 10 - Ammissione di Istanze, Petizioni e Proposte
1. Le istanze, le proposte e le petizioni di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.

2. Il Sindaco, la Giunta Comunale, i dirigenti, rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio Comunale e i Consigli Circoscrizionali esaminano le istanze e le petizioni e le proposte di cui al comma 1 in aula o nelle Commissioni, nei tempi e nei modi indicati dal proprio regolamento e comunque non oltre due sedute consecutive del Consiglio o della Commissione.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Consultazione
Art. 9 - Regolamento per il Referendum
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