Comuni Italiani Art. 126 - Scioglimento dell'Istituzione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo V - Erogazione dei Servizi
Sezione III - Istituzioni
Art. 126 - Scioglimento dell'Istituzione
1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco, puņ procedere allo scioglimento dell'Istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
 
Altri Articoli:
Art. 127 - Incarichi in Enti Dipendenti o Vigilati dal Comune
Art. 125 - Regolamento dell'Istituzione
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