Comuni Italiani Art. 138 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo VI - Organizzazione del Personale
Art. 138 - Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza nonché approfondita conoscenza della gestione di enti pubblici o aziende di adeguata dimensione.

2. Oltre ai compiti assegnatigli dalla legge, spetta al Direttore Generale lo svolgimento delle funzioni di impulso e di controllo sulle attività necessarie alla realizzazione del programma di governo, e - sentita la Giunta Comunale - di impostazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e servizi e di definizione delle direttive generali sull'orario di servizio e di apertura al pubblico dei medesimi. Al Direttore Generale spetta, inoltre, raccogliere e coordinare le proposte formulate dai dirigenti, in coerenza con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, per la formazione del bilancio di previsione del piano triennale delle opere e, a bilancio di previsione approvato, proporre alla Giunta per la relativa adozione, il piano esecutivo di gestione e l'assegnazione di un budget ad ogni dirigente per lo svolgimento del proprio incarico.

3. In particolare al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 dello stesso D. Lgs. A tali fini, al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario del Comune.

4. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il Direttore Generale provvede, altresì, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente , secondo le direttive impartite dal Sindaco.

6. Spetta inoltre al Direttore Generale il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

7. Il Direttore Generale può avvalersi di un Vicedirettore Generale. Della sua attività egli fornisce costante e puntuale informazione al Sindaco.

8. Quando la figura del Direttore Generale non venga istituita, i relativi poteri possono essere attribuiti dal Sindaco al Segretario Generale, che può attendervi anche avvalendosi della collaborazione del o dei Vicesegretari Generali.

 
Altri Articoli:
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Art. 137 - Vicesegretario Generale
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