Comuni Italiani Art. 142 - Poteri e Indennità dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo VII - Controllo Finanziario ed Economico
Art. 142 - Poteri e Indennità dei Revisori dei Conti
1. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, il Collegio dei Revisori dei Conti può convocare il personale del Comune, delle Istituzioni, delle Aziende speciali, che ha l'obbligo di presentarsi e rispondere.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Ciascun Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e delle Istituzioni e di presenziare, con diritto di parola, alla seduta del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale nelle quali vengono esaminati i principali documenti contabili del Comune.

4. Il Collegio dei Revisori, nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo, rende noto al Consiglio Comunale il proprio avviso sulle segnalazioni dei consiglieri comunali relative all'efficienza e all'efficacia della gestione del Comune e delle Istituzioni.

5. Ai Revisori dei Conti spetta una indennità secondo le tariffe professionali, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

6. Il compenso di cui al comma 5 viene stabilito dall'ente locale con la stessa delibera di nomina.

 
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