Comuni Italiani Art. 20 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 20 - Elezione e Durata in Carica
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative o dalla vacanza, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, e comunque fino all'elezione del successore.

3. Il Difensore Civico può essere rieletto un sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Revoca
Art. 19 - Requisiti per l'Elezione
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