Comuni Italiani Art. 23 - Poteri. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 23 - Poteri
1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Rapporti con il Consiglio e la Giunta Comunale
Art. 22 - Ambito dell'Intervento
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