Comuni Italiani Art. 42 - Poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Sezione I - Organi Interni del Consiglio Comunale
Art. 42 - Poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti
1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre l'audizione, oltre che dei soggetti di cui all'articolo 11, di rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere, con le sole eccezioni stabilite dal regolamento; possono invitare alle sedute il Sindaco, gli Assessori e i Presidenti delle Circoscrizioni di decentramento; possono invitare altresì a collaborare ai propri lavori dirigenti e impiegati del Comune, delle istituzioni, delle aziende e chiunque ritengano opportuno in relazione ai temi trattati.
 
Altri Articoli:
Art. 43 - Pubblicità delle Sedute
Art. 41 - Compiti delle Commissioni Consiliari Permanenti
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