Comuni Italiani Art. 5 - Funzioni Generali. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo I - Principi Generali
Art. 5 - Funzioni Generali
1. Il Comune:
- rappresenta unitariamente la popolazione residente sul suo territorio;
- impronta la sua attivitą amministrativa nel rispetto delle diverse sue componenti etniche, religiose e culturali;
- cura unitariamente gli interessi dei suoi abitanti;
- promuove l'integrazione sociale della sua popolazione;
- garantisce la partecipazione dei suoi cittadini alle scelte politiche ed alla attivitą amministrativa, mediante gli strumenti propri dell'ordinamento democratico;
- promuove la cultura della pace, della collaborazione, della solidarietą sociale anche attraverso l'eventuale costituzione di una apposita commissione consiliare;
- favorisce la collaborazione culturale, economica e politica con gli Stati e le Regioni di Alpe Adria per promuovere la sua naturale funzione di collegamento con i paesi del Centro ed Est Europa.
 
Altri Articoli:
Art. 6 - Obiettivi Fondamentali
Art. 4 - Segni Distintivi
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