| 1. Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 2. Le elezioni possono avvenire sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento, il quale disciplina altresì le modalità della votazione ed i casi in cui la presentazione di candidature debba essere accompagnata dal curriculum. 3. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 4. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza. |