Comuni Italiani Art. 75 - Competenze della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 75 - Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Spetta alla Giunta Comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e che non rientrino nelle funzioni di governo attribuite dalla legge al Sindaco o agli organi di decentramento.

3. La Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione individuando le risorse da destinare ai singoli obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale di massima dimensione.

4. Spettano alla Giunta la verifica ed il controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti.

5. Rientrano, comunque, nella competenza della Giunta i seguenti atti di amministrazione:
a) l'approvazione dei progetti eccedenti la manutenzione ordinaria, l'approvazione di perizie di variante e suppletive, la decisione sulle riserve d'impresa;
b) le direttive in materia di appalti, forniture, i criteri generali per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata infranovennale, i criteri generali cui improntare le locazioni attive o passive, nonché la fruizione di beni e servizi soggetti a canoni od oneri, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù e le direttive concernenti transazioni, acquisti, alienazioni immobiliari, permute e contratti in genere previsti nel PEG.
c) gli storni di fondi di competenza tra capitoli della stessa rubrica del titolo I (spese correnti) che comportino una modifica nella dotazione assegnata con il Piano Esecutivo di Gestione in relazione ai singoli obiettivi;
d) i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e quelli dai capitoli aventi analoga natura;
e) il riconoscimento di maggiori spese rispetto ad impegni già assunti oltre il limite di un quinto in più del loro ammontare;
f) la definizione di criteri e direttive, in assenza di apposito regolamento, per la corresponsione di contributi, compensi, esenzioni e rimborsi a terzi;
g) l'approvazione del piano di assunzioni del personale e l'attribuzione delle risorse umane da destinare alle strutture di massima dimensione, con l'impiego delle forme contrattuali più opportune;
h) gli atti in materia di toponomastica, tenuto conto del parere obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Capigruppo.
i) la determinazione delle aliquote dei tributi, nonché gli atti ricognitori riguardanti l'aggiornamento periodico delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

6. Spetta inoltre alla Giunta comunale l'adozione di atti normativi di natura organizzativa, di direttive generali, anche di tipo interpretativo ed applicativo, la definizione di obiettivi, priorità, piani programmi per lo svolgimento dell'azione amministrativa e la gestione dell'attività.

7. L'esercizio delle funzioni di indirizzo si attua anche mediante pareri espressi su questioni proposte dai dirigenti.

8. Spetta, altresì, alla Giunta la promozione delle azioni e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi da parte del Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, la decisione sulle transazioni che non impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, e la nomina del legale.

 
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