Comuni Italiani Art. 86 - Competenze del Sindaco. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo III - Il Sindaco
Art. 86 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa approvati dal Consiglio Comunale, promuove e coordina l'attività degli Assessori e vigila, avvalendosi della loro collaborazione, sulla attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

2. Il Sindaco convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli Assessori delegati ai vari settori, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il responsabile del servizio finanziario e i dirigenti interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge o dallo statuto:
a) distribuire gli affari sui quali la Giunta Comunale deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
b) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;
c) impartire direttive al Direttore Generale perché adotti le misure organizzative idonee a dare attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale;
d) stabilire, sulla base degli obiettivi strategici di governo, approvati dal Consiglio Comunale, le attività ritenute di prioritaria importanza per l'attuazione di detti obiettivi, provvedendo alla definizione ed al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di organizzazione;
e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale o lo statuto non attribuisce alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei dirigenti;
f) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
g) informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

 
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