Comuni Italiani Art. 96 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo IV - Decentramento
Sezione I - Disposizioni Generali
Art. 96 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Ai consiglieri circoscrizionali si applicano le norme previste per i consiglieri comunali in tema di pubblicizzazione delle spese elettorali.
 
Altri Articoli:
Art. 97 - Competenze Attribuite alle Circoscrizioni
Art. 95 - Surroga e Supplenza dei Consiglieri Circoscrizionali
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