Comuni Italiani Art. 102 - Beni Comunali. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo VI - Finanza e Contabilitā, Patrimonio, Contratti e Controlli
Art. 102 - Beni Comunali
1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene sottoposto a verifica, almeno ogni cinque anni. La prima verifica dell'inventario sarā effettuata entro cinque anni, successivamente l'inventario sarā tenuto in tempo reale. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed il Direttore di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa č determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passivitā onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.

 
Altri Articoli:
Art. 103 - Attivitā Contrattuale
Art. 101 - Conto Consuntivo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Parma
Provincia di Parma
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Parma

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Parma: Comune di Pellegrino Parmense Comune di Palanzano Lista