Comuni Italiani Art. 109 - Tesoreria. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo VI - Finanza e Contabilità, Patrimonio, Contratti e Controlli
Art. 109 - Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al T.U. 18.8.2000, n. 267, nonché dalla apposita convenzione.

 
Altri Articoli:
Art. 110 - Adozione dei Regolamenti
Art. 108 - Controlli Interni
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