Comuni Italiani Art. 11 - Competenze del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 11 - Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge ed in particolare:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.

2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate alla sua attività in base di definizione del bilancio preventivo, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e del Vice Presidente e la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco del programma amministrativo scelto dal corpo elettorale, al fine di partecipare alla definizione delle linee programmatiche e di mandato del Sindaco, elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti del programma medesimo.

4. Entro sessantacinque giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del T.U. 18.8.2000 n. 267 del documento del Capo dell'Amministrazione contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio Comunale partecipa all'adeguamento delle linee programmatiche tramite l'elaborazione e l'approvazione di specifici atti di indirizzo nonché alla verifica periodica delle stesse. Vigila sull'applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal proposito, il Sindaco, la Giunta Comunale, i dirigenti riferiscono semestralmente al Consiglio. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e le procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte per la ratifica consiliare entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d'indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del parere di conformità, del Segretario Generale, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Deve essere, inoltre, corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria, circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Consiglio impartisce al Sindaco indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Il Consiglio nomina Commissioni attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, nomina le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali di cui ai successivi artt. 22, 23 e 24.

10. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco della funzione di cui all'art. 50, comma 8, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

 
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