Comuni Italiani Art. 19 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 19 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità dei cittadini senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. Le dimissioni alla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può disciplinare la trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio in indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge.

8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e fatta salva la ripetizione delle spese in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interesse con l'Ente, gli amministratori hanno titolo al rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.

9. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giurì d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la composizione e il funzionamento del giurì d'onore.

 
Altri Articoli:
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Art. 18 - Adunanze Consiliari
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