Comuni Italiani Art. 21 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 21 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge nel suo seno un capogruppo. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. I capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano del gruppo.

3. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Ai gruppo consiliari sono forniti i locali presso il Municipio, strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

5. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti derivanti dall'esercizio del mandato.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo
Art. 20 - Prerogative dei Consiglieri
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