Comuni Italiani Art. 37 - Cessazione dalla Carica di Sindaco. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 37 - Cessazione dalla Carica di Sindaco
1. Il Sindaco cessa dalla carica per:
a) dimissioni
b) decadenza
c) rimozione
d) mozione di sfiducia

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio, ai sensi dell'art. 52, del T.U. 18.8.2000, n. 267;

3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto;

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso.

5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

 
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