Comuni Italiani Art. 39 - Spese per le Campagne Elettorali. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 39 - Spese per le Campagne Elettorali
1. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'albo pretorio del Comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni dall'albo pretorio.

2. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio comunale.

3. Le modalità di redazione dei documenti sono indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
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Art. 38 - Vice Sindaco
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