Comuni Italiani Art. 5 - Funzioni o Servizi Statali o Regionali. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 5 - Funzioni o Servizi Statali o Regionali
1. Il Comune gestisce i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresė le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna:
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15.3.97 n. 59, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento;
b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

 
Altri Articoli:
Art. 6 - Albo Pretorio
Art. 4 - Funzioni e Servizi
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