Comuni Italiani Art. 66 - Decadenza. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 66 - Decadenza
1. Il Difensore Civico decade dall'ufficio:
a) per sopraggiunta ineleggibilità;
b) per sopraggiunta incompatibilità, qualora non faccia cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione;
c) per condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 67 - Revoca
Art. 65 - Elezione
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