Comuni Italiani Art. 74 - Le Forme di Erogazione dei Servizi. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo IV - Servizi Pubblici Locali
Art. 74 - Le Forme di Erogazione dei Servizi
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale mediante le strutture e con le forme che secondo le circostanze assicurano la maggiore corrispondenza alle esigenze collettive e la migliore efficienza.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può indire conferenze di servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni fra questi ultimi ed i cittadini.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Il Comune gestisce, con la massima trasparenza, i servizi nelle forme indicate dalla legge, utilizzando:
a) la gestione in economia quando, per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda e ove ne sia dimostrata la maggiore economicità rispetto alle altre forme;
b) la gestione in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) la gestione a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) la gestione a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) la gestione a mezzo di società per azioni ai sensi delle vigenti leggi qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

5. Il Comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti.

6. La proposta dell'assunzione o della dismissione di servizi, della modifica delle modalità di gestione di servizi già erogati o della partecipazione alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti, deve illustrare gli aspetti economici e finanziari della iniziativa, essere corredata dal preventivo economico-finanziario su scala triennale e dal parere dei revisori dei conti.

 
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