Comuni Italiani Art. 82 - Nomine degli Amministratori: Designazione e Requisiti, Cause Speciali di Ineleggibilità e Decadenza. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo IV - Servizi Pubblici Locali
Art. 82 - Nomine degli Amministratori: Designazione e Requisiti, Cause Speciali di Ineleggibilità e Decadenza
1. Il Consiglio Comunale approva entro sessanta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Ente, Aziende, Istituzioni e Società.

2. Non possono essere chiamati a comporre i consigli di Amministrazione delle aziende, istituzioni e S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, coloro che:
a) siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni, S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, a cui afferiscono le nomine, di società a quelle collegate, di società controllanti o controllate;
b) esercitino in proprio o per conto terzi le attività di cui al precedente punto a).

3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 73, comma 3, lett. a) e 75, comma 4, e l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso, iniziati successivamente alla nomina, comportano l'immediata decadenza dall'incarico.

 
Altri Articoli:
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Art. 81 - Partecipazione a Società per Azioni
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