Comuni Italiani Art. 96 - Finanza Locale. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo VI - Finanza e Contabilità, Patrimonio, Contratti e Controlli
Art. 96 - Finanza Locale
1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

 
Altri Articoli:
Art. 97 - Ordinamento Contabile
Art. 95 - Relazioni Sindacali
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Parma
Provincia di Parma
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Parma

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Parma: Comune di Pellegrino Parmense Comune di Palanzano Lista