Comuni Italiani Art. 13 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo II - Diritto di Accesso, Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 13 - Difensore Civico
1.L'Amministrazione istituisce l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:
a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'art.11, comma 3 e all'art.127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 bis. Il Difensore civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.

2 ter. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.

2 quater. Il Difensore Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o carenze siano rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti interessati.

3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta nella seduta immediatamente successiva, si dà luogo fino ad un massimo di tre votazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

4. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.

5. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.

6. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo mediante convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, ovvero attribuendole ad analoga figura istituita in ambito metropolitano.

7. Con la convenzione di cui al precedente comma 6 il Comune provvede ad assicurare al Difensore civico regionale o metropolitano i mezzi e il personale necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.

8. Qualora le funzioni di cui alla lett.a) del precedente comma 1 vengano esercitate tramite convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, il Consiglio comunale può affidare lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett.b) del medesimo comma 1 al Comitato Regionale di Controllo.

 
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