Comuni Italiani Art. 16 - I Consiglieri. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo I - Il Consiglio
Art. 16 - I Consiglieri
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

 
Altri Articoli:
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