Comuni Italiani Art. 19 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo I - Il Consiglio
Art. 19 - Gruppi Consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.

2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.

3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi, nonché di risorse economiche a carico del bilancio, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo e alla consistenza numerica dei gruppi stessi. L'ammontare di tali risorse è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo.

4. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al comma precedente sono assicurate, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, da disposizioni regolamentari.

5. I Gruppi consiliari possono nominare propri esperti per questioni complesse, i quali hanno diritto d'intervento se chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari. Il regolamento definisce le modalità di dettaglio per la partecipazione degli esperti ai lavori delle Commissioni consiliari.

 
Altri Articoli:
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Art. 18 - Regolamento
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