Comuni Italiani Art. 27 - Modalitą di Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e di Controllo. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo I - Il Consiglio
Art. 27 - Modalitą di Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e di Controllo
1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le prioritą di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.

2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attivitą sinergiche.

3. La Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruitą dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

4. Anche al fine di garantire ai consigli comunali la possibilitą di attivare le forme di controllo previste dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni vengono tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai Capigruppo, con le modalitą previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

5. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di controllo proprie della Commissione Affari generali e istituzionali, il Presidente della stessa ha il diritto di rivolgersi direttamente agli enti di secondo grado e alle societą a prevalente partecipazione comunale per ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

 
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