| 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attivitą di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo. 2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attivitą degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attivitą amministrativa e di gestione. 3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento. 4. Abrogato. |