Comuni Italiani Art. 30 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo II - La Giunta e il Sindaco
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. La Giunta invia trimestralmente all'ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali" e ai capigruppo consiliari il proprio programma generale dei lavori.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.

5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Sfiducia. Dimissioni
Art. 29 - Attribuzioni della Giunta
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