Comuni Italiani Art. 41 - Personale. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo IV - Decentramento
Art. 41 - Personale
1. A ciascun Quartiere viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del Quartiere medesimo, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati.

2. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi di Quartiere è affidata ad un dirigente incaricato con le modalità previste al successivo art. 45, comma 4. Ad esso spettano i compiti inerenti la responsabilità di direzione, come specificati al successivo art. 44, fatte salve diverse eventuali specificazioni disposte dal regolamento in ragione della peculiarità del compito assegnato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei Consigli dei Quartieri per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui artt. 49 e 151 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri
Art. 40 - Attribuzioni del Presidente
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