Comuni Italiani Art. 52 - Consiglio di Amministrazione e Presidente. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VI - I Servizi
Capo III - Azienda Speciale
Art. 52 - Consiglio di Amministrazione e Presidente
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente art. 49.

2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.

3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

 
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