Comuni Italiani Art. 59 Bis - Affidamento di Servizi in Appalto. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VI - I Servizi
Capo V - Altre Forme di Gestione dei Servizi
Art. 59 Bis - Affidamento di Servizi in Appalto
1. Il Comune, al fine di ottenere economie di gestione, può affidare in appalto lo svolgimento di specifici servizi a proprie società appositamente costituite o a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dai propri regolamenti.
 
Altri Articoli:
Art. 60 - Ordinamento Contabile del Comune
Art. 59 - Affidamento della Gestione di Servizi a Terzi
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