| 1. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3 possono - con richiesta sottoscritta da almeno cento cittadini - proporre alla Presidenza del Consiglio comunale l'inserimento nell'ordine del giorno di una richiesta di istruttoria relativa a provvedimenti che rientrano nella competenza del Consiglio comunale. 2. La I° Commissione procede alla verifica sulla competenza consiliare a deliberare ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e alla successiva convocazione del primo sottoscrittore per un'udienza conoscitiva in seduta congiunta con la Commissione o le Commissioni competenti per materia. 3. La Presidenza del Consiglio provvede poi senza indugio, all'iscrizione della richiesta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. 4. Entro e non oltre le tre sedute successive il Consiglio comunale dovrà deliberare al riguardo. 5. Con la deliberazione di indizione dell'istruttoria il Consiglio Comunale può sospendere i provvedimenti amministrativi in corso di adozione inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima. 6. Non si potrà prevedere l'indizione di più di una singola istruttoria per volta. |