Comuni Italiani Art. 63 - Controlli Interni. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VII - Finanza e Contabilità
Art. 63 - Controlli Interni
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

2. Spetta al Regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche alla Commissione consiliare "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", nonché alla Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali".

 
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