Comuni Italiani Art. 66 - Attività del Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VII - Finanza e Contabilità
Art. 66 - Attività del Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

2. I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione.

3. I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

 
Altri Articoli:
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Art. 65 - Collegio dei Revisori dei Conti
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