Comuni Italiani Art. 7 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione Popolare, Diritto di Informazione
Art. 7 - Referendum Consultivo
1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli dei Quartieri;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
a) sull'esclusiva competenza locale;
b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.

5. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali possono presentare memorie al Comitato stesso.

6. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.

7. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

8. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato al voto.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

 
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