Comuni Italiani Art. 27 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo II - Organi di Governo del Comune
Capo II - Sindaco e Giunta
Art. 27 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.

5. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il testo delle deliberazioni viene messo a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Competenze della Giunta
Art. 26 - Gli Assessori
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