Comuni Italiani Art. 28 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo II - Organi di Governo del Comune
Capo II - Sindaco e Giunta
Art. 28 - Competenze della Giunta
1. La Giunta, in generale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, degli Organi del Decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti.

2. Compete in particolare alla Giunta:
a) adottare programmi, piani e progetti attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
b) predisporre per l'esame ed approvazione del Consiglio comunale: i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, le proposte degli atti fondamentali, i criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe, i regolamenti di competenza del Consiglio medesimo;
c) adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
d) definire, fatte salve le competenze del Consiglio comunale e dei Dirigenti, gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
e) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le permute, gli appalti e le concessioni già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
f) adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale;
g) deliberare in materia di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli investimenti e le varianti progettuali;
i) assumere attività di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
l) determinare l'attribuzione di indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, per contratti a tempo determinato di assunzione di dirigenti e per le alte specializzazioni;
m) approvare tutti i documenti di programmazione gestionale sia economico-finanziaria, che di tipo organizzativo;
n) costituire la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa; adottare direttive per la delegazione trattante; autorizzare la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato;
o) deliberare in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
p) verificare l'andamento della gestione, ed adottare, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti necessari ad orientare la gestione al perseguimento dei programmi dell'Amministrazione, nonché approvare su proposta del Direttore Generale i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
q) deliberare in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento;
r) promuovere e resistere alle liti, deliberare le transazioni;
s) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
t) esercitare le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite ad altro organo ed emanare indirizzi, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, per l'esercizio di dette funzioni;
u) approvare le anticipazioni di tesoreria;
v) deliberare, in osservanza anche al principio di pari opportunità, in materia di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni di qualunque natura e finalità, salve le competenze del Consiglio comunale e del Sindaco. Gli atti di incarico, il cui oggetto è specificatamente individuato nel PEG, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti.

 
Altri Articoli:
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Art. 27 - Funzionamento della Giunta
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