Comuni Italiani Art. 36 - Referendum Popolari. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione
Art. 36 - Referendum Popolari
1. Il Sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono il 3% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Attraverso il referendum consultivo tutti gli elettori del Comune sono chiamati, a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altra iniziativa riguardante materie di esclusiva competenza dell'ente locale, per consentire agli or gani di governo comunali di assumere le proprie determinazioni dopo aver verificato gli orientamenti della comunità. L'iniziativa del ricorso al referendum consultivo può essere assunta anche dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. E' ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di delibere di Consiglio e di Giunta del Comune di interesse generale della popolazione.

4. Non possono formare oggetto di referendum:
a) la revisione dello Statuto comunale e degli statuti delle Aziende Speciali;
b) il regolamento del Consiglio comunale e del decentramento;
c) gli atti di mero adempimento di leggi e regolamenti nazionali e regionali e di norme statutarie;
d) l'ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
e) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) i tributi locali e le tariffe dei servizi comunali;
g) i provvedimenti relativi alla tutela e salvaguardia di minoranze etniche, religiose e di soggetti socialmente deboli,
h) le materie già sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi quattro anni.

5. Il referendum abrogativo è escluso, oltre che nei casi indicati nel precedente comma 4, anche qualora gli atti sottoposti a detto referendum:
a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti locali, della Regione e dello Stato;
c) incidano sugli strumenti urbanistici, sui relativi piani di attuazione e loro variazioni.
d) riguardino gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata.

6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

7. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum consultivo non è previsto alcun quorum di partecipazione.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Disciplina del Referendum
Art. 35 - Consultazione Popolare
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