Comuni Italiani Art. 39 - Sospensione e Revoca del Referendum. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione
Art. 39 - Sospensione e Revoca del Referendum
1. Il Sindaco, sentito il Collegio dei Garanti e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
a) sia stata promulgata normativa che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria mutandone sostanzialmente i principi ispiratori e i contenuti essenziali;
b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
c) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.
 
Altri Articoli:
Art. 40 - Effetti del Referendum
Art. 38 - Titolari del Diritto di Partecipazione al Referendum
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